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Diritto d'autore di Repubblica Popolare di Cina
(Adottato alla quindicesima sessione del Comitato permanente della settima
Congresso il 7 settembre 1990, e riveduto conformemente alla decisione sulla modifica del diritto d'autore di Repubblica popolare cinese, adottata nella seduta 24 del Comitato permanente del popolare nazionale Nona del Congresso il 27 ottobre 2001 Nazionale del Popolo.)
Capo I Disposizioni generali
Articolo 1 La presente legge è emanato, ai sensi della Costituzione, ai fini della tutela del copyright degli autori sulle loro lavori letterari, artistici e scientifici e dei diritti d'autore connessi e di interessi, di incoraggiare la creazione e la diffusione delle opere, che possa contribuire alla costruzione della civiltà spirituale socialista e materiale, e di promuovere lo sviluppo e la prosperità della cultura socialista e la scienza.
Articolo 2 Opere di cittadini cinesi, le persone giuridiche o altre organizzazioni, pubblicati o no, godono del diritto d'autore ai sensi della presente legge.
Ogni opera di uno straniero o apolide che ha titolo a godere del diritto d'autore in virtù di un accordo concluso tra il paese a cui appartiene lo straniero o in cui ha la residenza abituale e la Cina, o in virtù di un trattato internationa1 al quale entrambi i paesi sono partito, sono protette ai sensi della presente legge.
Opere di stranieri o apolidi pubblicato la prima volta nel territorio della Repubblica popolare cinese gode del diritto d'autore ai sensi della presente legge.
Qualsiasi opera di uno straniero che appartiene a un paese che non ha concluso un accordo con la Cina, o che non sia parte contraente di un trattato internazionale con la Cina o l'apolide pubblicato la prima volta in un paese che è parte di un trattato internazionale con la Cina , o in uno Stato membro o uno stato non membro, devono essere protetti in conformità con questa legge.
Articolo 3 Ai fini della presente legge, il termine "opere" comprende opere di letteratura, arte, scienze naturali, scienze sociali, ingegneria e simili che si esprimono nelle seguenti forme:
(1) opere scritte;
(2) opere orale;
(3) musicali, opere teatrali, quyi'1, coreografiche e acrobatiche;
(4) opere d'arte e architettura;
(5) lavori fotografici;
(6) le opere cinematografiche e le opere create in virtù di un analogo metodo di produzione di film;
(7) disegni di progettazione di ingegneria e design dei prodotti, mappe, disegni e altre opere grafiche e opere di modello;
(8) software per computer;
(9) altre opere, come previsto dalla legge e dai regolamenti amministrativi.
L'articolo 4 Works la pubblicazione o la cui distribuzione è vietato dalla legge non devono essere protetti dalla presente legge.
titolari di copyright, nell'esercizio del loro diritto d'autore, non deve violare la Costituzione o le leggi o pregiudicare gli interessi pubblici.
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